Nell'allegato alla legge citata in epigrafe, pubblicata nella sopracitata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 2, prima colonna, all'articolo 2, comma 4, dove e' scritto: "«per ogni ulteriore componente» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per ogni ulteriore componente di minore eta', fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE»", leggasi: "«per ogni ulteriore componente minorenne» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per ogni ulteriore componente di minore eta', fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE»".