Nell'allegato alla legge citata  in  epigrafe,  pubblicata  nella
sopracitata  Gazzetta  Ufficiale,  alla  pagina  2,  prima   colonna,
all'articolo 2, comma 4, dove e' scritto: 
    "«per ogni ulteriore componente» fino alla fine  del  comma  sono
sostituite dalle seguenti: «per ogni ulteriore componente  di  minore
eta', fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel
caso in  cui  nel  nucleo  familiare  siano  presenti  componenti  in
condizione di  disabilita'  grave  o  di  non  autosufficienza,  come
definite  ai  fini  dell'ISEE»",  leggasi:   "«per   ogni   ulteriore
componente minorenne» fino alla fine del comma sono sostituite  dalle
seguenti: «per ogni ulteriore componente di minore eta', fino  ad  un
massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui  nel
nucleo  familiare  siano  presenti  componenti   in   condizione   di
disabilita' grave o di non autosufficienza,  come  definite  ai  fini
dell'ISEE»".